DIMISSIONI DEL LAVORATORE
PADRE

La circolare Inps 20.03.2023, n. 32 ha fornito chiarimenti sull’accesso alla NASpI da parte dei padri
lavoratori dipendenti che si dimettono volontariamente e che hanno usufruito del congedo di paternità
fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il D. Lgs. 105/2022, in vigore dal 13.08.2022, era intervenuto in materia di divieto di licenziamento e
di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità
e della paternità.
In particolare, è vietato il licenziamento della madre sin dall’inizio del periodo di gravidanza, fino al
termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre
lavoratore per la durata del congedo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.