La disciplina della reperibilità è strettamente legata alla disciplina dell’orario di lavoro.
Infatti, secondo l’art. 1, c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 66/2003 è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. In sintesi è orario di lavoro:
1) l’essere al lavoro
2) l’essere il lavoratore nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni;
3) l’essere il lavoratore a disposizione del datore di lavoro.
Quindi è orario di lavoro, ogni periodo di tempo per il quale il lavoratore sia tenuto comunque ad essere presente sul posto di lavoro (a disposizione del datore di lavoro) pronto a rendere la prestazione. Risulta così condivisibile l’evoluzione giurisprudenziale che attribuisce particolare valore – in termini di orario di lavoro – ai casi in cui la reperibilità sia caratterizzata anche dalla presenza fisica sul luogo di lavoro. In questi casi, la definizione di “orario di lavoro” va intesa proprio in opposizione a quella di “riposo”, con reciproca esclusione delle due nozioni. Ne deriva che l’obbligo, per il lavoratore, di svolgere turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, o interventi di assistenza, va comunque considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito; la retribuzione dovuta per tali prestazioni deve essere conforme ai criteri normativi di proporzionalità̀ e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost.
Di contro non costituisce invece “orario di lavoro” il tempo in cui il lavoratore può liberamente dedicarsi alla cura dei propri interessi personali e sociali, come nel caso dei servizi di “reperibilità attiva” svolti di solito al di fuori della sede di lavoro e senza vicolo di presenza che vanno qualificati invece come prestazione strumentale ed accessoria, diversa dalla prestazione di lavoro. In tali casi l’adibizione a tale servizio, in quanto prestazione accessoria al di fuori dell’orario di lavoro è oggetto di specifica remunerazione da parte della contrattazione collettiva.
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